INDENNIZZI DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA

AVVISO

Ai sensi dell’art. 18 della LR 7/18, che ha apportato modifiche alla LR 4/2015 in materia di danni alle colture agricole provocate da fauna selvatica,“… la gestione dei danni sia sul territorio a caccia programmata così come previsto dalla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche, sia negli istituti previsti dalla medesima norma, è di competenza della struttura che si avvale delle aree decentrate dell’agricoltura (ADA).quindi della Regione Lazio;

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La Deliberazione di Giunta Regionale Lazio n. 715 del 09/12/2015 ha disposto che l’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica è riconosciuto in via prioritaria a favore degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese, con particolare riferimento ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, così come qualificati dall’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38) e successive modifiche e che, solo in esito a tale priorità, le risorse eventualmente ancora disponibili siano destinate all’indennizzo a favore di soggetti diversi da imprenditori agricoli, senza le limitazioni di entità nel triennio di riferimento previste dal regime de minimis.

Normativa di riferimento:

dgr 715_2015

piano operativo 2017